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Performance (ytd) 6,3 %      Deckungsgrad 123,3 %      Stand: 31.08.2024 Performance (ytd) 6,3 %    grado di copertura 123,3 %     Stato: 31.08.2024

Eventi della vita

Vi accompagniamo durante la vita

Poiché la vita è imprevedibile, abbiamo compilato per voi un elenco delle le tappe più importanti della vita, che possono influenzare la vostra previdenza professionale.

Matrimonio

Di regola il vostro datore di lavoro notifica alla CPGR il matrimonio o l’unione domestica registrata. Naturalmente potete anche notificarci l’evento voi stessi per iscritto utilizzando il modulo per la notifica di mutazioni.

Se siete partner conviventi, comunicatecelo per iscritto compilando il modulo modulo per la notifica di una convivenza.

Divorzio e separazione

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata si deve procedere alla suddivisione fra i coniugi risp. partner dell’avere previdenziale accumulato a partire dalla data del matrimonio risp. dalla data di registrazione dell’unione domestica.

Effetti sull’ammontare degli averi di vecchiaia risp. di rendita

Il conguaglio della previdenza (suddivisione dell’avere previdenziale risparmiato assieme a partire dalla data del matrimonio/dalla data di registrazione dell’unione domestica) comporta il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio al partner divorziato.

Se un coniuge riceve già una rendita, questa viene ridotta nella misura della quota corrispondente. Il tribunale che pronuncia il divorzio calcola e decide in quale misura deve essere ridotta la quota della rendita e trasferita al partner divorziato.

Dopo il pagamento a titolo di conguaglio la persona assicurata ha la possibilità di riscattare nuovamente, mediante contributi facoltativi, l’ammontare della prestazione d’uscita trasferita.

Lo stesso vale per lo scioglimento di un’unione domestica registrata.

Invalidità

Se non siete più in grado di lavorare o siete in grado di lavorare solo parzialmente a causa di una malattia o di un infortunio, l’assicurazione invalidità (AI) appura se e in quale forma potete continuare a esercitare un’attività lavorativa nonostante il vostro problema di salute. Se il rientro nella quotidianità professionale non è possibile o lo è solo parzialmente, l’AI determina il grado di invalidità.

Se il grado di invalidità è almeno del 40% e quando è subentrata l’inabilità al lavoro, la cui causa ha generato l’invalidità, eravate assicurati presso la CPGR, avete diritto a una rendita di invalidità. Annunciatevi tempestivamente all’AI, in modo da poter ricevere una buona consulenza e un buon supporto.

Inizio e fine della rendita di invalidità

Inizio

Il pagamento inizia con il diritto alle prestazioni secondo la decisione dell’AI, ma al più presto dopo la scadenza del pagamento continuato del salario o dell’indennità giornaliera di malattia ai sensi del contratto di lavoro.

Quando inizia il diritto alle prestazioni, voi e il vostro datore di lavoro venite esentati dall’obbligo di contribuire alla previdenza professionale per la quota dell’invalidità. Da questo momento l’avere di vecchiaia viene costituito con i contributi di risparmio dell’assicurazione di rischio.

Fine

Il diritto a una rendita di invalidità si estingue quando l’invalidità cessa o la persona muore, ma al più tardi quando la persona compie i 65 anni. In seguito la rendita di invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia.

Riduzione della rendita di invalidità

Se sussistono contemporaneamente diritti di altre assicurazioni (AVS, AI, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, assicurazione militare), le prestazioni della CPGR vengono ridotte, in modo tale che la somma di tutti i pagamenti correlati all’invalidità ammontino al massimo al 100 percento del salario lordo.

Decesso

In caso di decesso aiutiamo i vostri superstiti a sostenere l’onere finanziario. In questo caso, la CPGR paga le prestazioni per i superstiti. In vista di un vostro eventuale decesso, potete concordare disposizioni preventive importanti per provvedere ai vostri familiari.

In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendite, la CPGR versa, a seconda della situazione, le seguenti prestazioni:

  • rendita per coniuge
  • rendita per partner convivente
  • rendita per orfani
  • capitale in caso di decesso

Potete decidere a chi debba essere versato un eventuale capitale di decesso in caso di morte prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Siete pregati di utilizzare il modulo. In mancanza di una dichiarazione scritta il capitale di decesso viene versato secondo il regolamento quadro.

Prestazioni

  • In caso di decesso, per tutti gli assicurati attivi è inoltre co-assicurato un capitale supplementare di CHF 50’000.
  • L’ordine dei beneficiari (per es. per partner conviventi, figli) può essere adattato individualmente alla situazione di vita personale (entro le possibilità concesse dalla legge).
  • La rendita per coniuge/partner convivente a seguito del decesso di una persona attiva assicurata ammonta al 36% del salario assicurato e viene erogata a vita.
  • Al momento del decesso le persone coniugate risp. i partner conviventi possono optare per una liquidazione in capitale al posto della rendita.
  • La rendita per orfani in caso di decesso di una persona assicurata ammonta al 12 % del salario assicurato.
  • La rendita per orfani di una persona beneficiaria di una rendita di invalidità ammonta al 20% della rendita di invalidità.
  • Gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto alla doppia rendita.

Notifica di decesso

Vogliate avvisare immediatamente la CPGR in caso di decesso. Siete pregati di utilizzare il modulo di contattarci telefonicamente al no.+41 81 257 35 75.

Quando è dato il diritto a una rendita per coniuge?

Se una persona assicurata muore, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniuge. Per l’ottenimento della rendita per coniuge deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • Il coniuge superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli.
  • Il coniuge superstite ha compiuto i 45 anni di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
  • Il coniuge superstite è invalido almeno al 50%.

Quando è dato il diritto a una rendita per partner convivente?

Se una persona assicurata muore, il convivente superstite ha diritto a una rendita per partner convivente. Per l’ottenimento della rendita per partner convivente devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • Il partner convivente superstite ha più di 45 anni e si può dimostrare che la convivenza nella stessa economia domestica è esistita senza interruzione negli ultimi cinque anni.
  • La persona deceduta non era imparentata con il partner convivente superstite. Entrambe le persone non sono coniugate.
  • Il convivente superstite non percepisce nessun’altra prestazione per superstiti da parte di un istituto di previdenza
  • In qualità di assicurato attivo la persona deceduta ha notificato per iscritto alla CPGR il partner convivente come avente diritto.

Quando è dato il diritto a una rendita per orfani?

In caso di decesso di una persona assicurata i suoi figli hanno diritto a una rendita per orfani fino all’età di 18 anni. I figli in formazione ne hanno diritto fino a quando completano la loro istruzione o raggiungono l’età di 25 anni.

La rendita per orfani ammonta al 12% del salario assicurato. In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita AI o di rendita di vecchiaia, ammonta al 20 % della rendita di invalidità o di vecchiaia della persona defunta.

Se muoiono entrambi i genitori, ai figli viene versata una doppia rendita per orfani. I figliastri e gli affiliati sono trattati allo stesso modo degli orfani, purché la persona deceduta fosse responsabile del loro mantenimento.

Quando è dato il diritto al capitale di decesso?

In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di rendita di invalidità, oltre al capitale di decesso garantito di CHF 50’000.00 viene versato un capitale di decesso ai superstiti, a condizione che non venga erogata alcuna prestazione in termini di rendita al coniuge o al partner convivente. Il capitale di decesso corrisponde all’avere di risparmio esistente dedotto il valore in contanti di eventuali rendite per orfani.

Se una persona beneficiaria di rendita di vecchiaia muore, non viene versato alcun capitale di decesso.

Congedo non pagato

Durante un congedo non pagato di durata superiore a due mesi in genere non c’è più reddito e quindi nessuna trattenuta sul salario per le prestazioni assicurative della previdenza professionale. Per garantire che non intervenga una lacuna previdenziale e che continuiate a essere assicurati in modo completo contro l’invalidità e il decesso, la CPGR le offre le seguenti opzioni per continuare ad assicurarsi durante il congedo non pagato.

Continuazione invariata dell’assicurazione

Come persone assicurate, durante il congedo non pagtato pagate voi tutti i contributi di rischio e di risparmio (quota del datore di lavoro e quota del dipendente). Questo significa che siete assicurati contro le conseguenze dell’invalidità e del decesso per un massimo di dodici mesi anche durante il vostro periodo di pausa – e al contempo tempo continuate a risparmiare per la vostra rendita di vecchiaia.

Assicurazione di rischio

Come persone assicurate, durante il congedo non pagato pagate solo i contributi di rischio (quota del datore di lavoro e quota del dipendente). Questo significa che siete assicurati contro i rischi dell’invalidità e del decesso anche durante il vostro periodo di pausa, ma non risparmiate per la vostra rendita di vecchiaia.

Nessuna continuazione delle prestazioni assicurative

Se decidete di non proseguire le prestazioni assicurative o se i contributi non vengono pagati durante il congedo non pagato, ciò si traduce automaticamente in un ritiro dalla Cassa pensioni dei Grigioni. La copertura assicurativa termina dopo un mese.

In questo caso la prestazione di libero passaggio viene trattata come un’uscita.

Se a conclusione del congedo non pagato riprendete l’attività professionale, accedete alla nuova cassa pensioni come persone assicurate.

Importante

La relativa notifica con la scelta della variante assicurativa deve pervenirci per iscritto, firmata da voi e dal datore di lavoro, almeno un mese prima dell’inizio del congedo non pagato.

Trasferimento all’estero

Se decidete di lasciare definitivamente la Svizzera, potete farvi versare l’avere previdenziale risparmiato (prestazione di libero passaggio). Il versamento dell’avere previdenziale risparmiato dipende dal Paese, in cui vi trasferite.

Senza il vostro modulo di uscita, trasferiamo il vostro avere previdenziale (prestazione di libero passaggio) alla Fondazione istituto collettore LPP secondo le disposizioni di legge.

Trasferimento all’interno dell’UE/AELS

Se vi trasferite in un Paese dell’UE/AELS e siete assicurati obbligatoriamente contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso secondo la legislazione locale, vi viene versata solo la parte sovraobbligatoria del vostro avere previdenziale. La parte obbligatoria viene trasferita su un conto di libero passaggio di vostra scelta in Svizzera. In assenza di una vostra comunicazione, la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP. Di regola questo credito può essere ritirato sotto forma di capitale al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

Se non siete assicurati contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso nel vostro Paese di emigrazione, è possibile versare l’intero patrimonio previdenziale. Dovete fornirne la prova.

Tenete presente che il versamento può avvenire solo dopo il definitivo trasferimento dalla Svizzera.

Il versamento della parte sovraobbligatoria su un conto privato soggiace all’obbligo fiscale.

Trasferimento all’esterno dell’UE/AELS

Se vi trasferite in un Paese esterno all’UE/AELS, potete farvi versare il vostro intero patrimonio previdenziale (parte obbligatoria e parte sovraobbligatoria).

Tenete presente che il versamento può avvenire solo dopo il definitivo trasferimento dalla Svizzera.

Il versamento su un conto privato soggiace all’obbligo fiscale.

Mettersi in proprio (attività lucrativa indipendente)

Se decidete di mettervi in proprio, non siete più soggetti alla previdenza professionale obbligatoria. Come risultato, uscite dalla CPGR.

I lavoratori autonomi dispongono di tre opzioni per utilizzare il loro patrimonio previdenziale:

  • Vi fate versare l’avere di previdenza sotto forma di capitale (vogliate leggere anche la nota sulle condizioni di versamento).
  • Vi assicurate facoltativamente presso la cassa pensioni dei vostri dipendenti, dell’associazione professionale di categoria oppure della Fondazione istituto collettore LPP.
  • Fate trasferire il vostro avere di previdenza su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio.

In assenza di una vostra comunicazione, il patrimonio previdenziale viene trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP.

Condizioni per il versamento dell’avere di previdenza in caso di attività lucrativa indipendente

Il versamento dell’avere di previdenza è possibile unicamente in caso di attività professionale indipendente come occupazione lucrativa principale.

Ai fini del versamento dell’avere di previdenza, vogliate inoltrare alla CPGR il seguente modulo e la debita conferma:

  • Modulo d’uscita
  • Conferma dell’Istituto delle assicurazioni sociali «Registrazione come indipendente»

Il versamento su un conto privato è soggetto a tassazione.