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Performance (ytd) 6,3 %      Deckungsgrad 123,3 %      Stand: 31.08.2024 Performance (ytd) 6,3 %    grado di copertura 123,3 %     Stato: 31.08.2024

Beneficiarie di rendite

Dal momento in cui percepisce una rendita dalla CPGR, contiamo sulla Sua collaborazione. La preghiamo di comunicarci tutti le circostanze e gli eventi rilevanti che possano influire sull’importo e sul tipo di prestazione pensionistica.

La preghiamo di utilizzare il nostro portale online «myPKGR» o i moduli corrispondenti per comunicarci eventuali modifiche.

informazioni importanti

La CPGR versa le rendite il 25 del mese. Se il 25 dovesse ricardere in un fine settimana o in un giorno festivo, il versamento viene anticipato al giorno lavorativo precedente.

La preghiamo di informarci tempestivamente in caso di trasloco o se desidera il versamento su un altro conto (modulo «Modifica dell’indirizzo di residenza o di pagamento per i beneficiari di pensione»).

La preghiamo di comunicarci qualsiasi cambiamento significativo che possa influire sul diritto alle prestazioni, in particolare:

  • Matrimonio o divorzio
  • Decesso del/della coniuge risp. del partner
  • Decesso di figli aventi diritto a una rendita

Ci informi immediatamente del decesso di un beneficiario di rendita. A tal scopo utilizzi il modulo «Notifica di decesso».

A febbraio riceverà il certificato fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. In caso di discrepanze, la preghiamo di segnalarlo alla CPGR entro quattro settimane.

Le persone non domiciliate o residenti in Svizzera sono soggette all’imposta alla fonte. L’imposta alla fonte viene detratta direttamente dall’importo della rendita.

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita, la/il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile. Le stesse prestazioni si applicano anche alle unioni domestiche registrate, a determinate condizioni. I figli di una persona beneficiaria di rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani.

Per il diritto a una pensione vedovile la/il coniuge superstite deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

  • Lei/lui deve provvedere al mantenimento di uno o più figli;
  • Lei/lui è invalido almeno al 50 %

La/il partner superstite ha diritto alle medesime prestazioni della rendita per coniuge, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • La persona deceduta non era imparentata con il convivente superstite. Entrambi i conviventi non sono coniugati.
  • Il convivente superstite non percepisce nessun’altra prestazione per superstiti da parte di un istituto di previdenza.
  • Il convivente superstite ha più di 45 anni e si può dimostrare che la convivenza nella stessa economia domestica è esistita senza interruzione negli ultimi cinque anni.
  • La persona deceduta ha notificato per iscritto alla CPGR la partner, il partner avente diritto quando era in vita e prima del pensionamento.

Deve far valere il diritto alla rendita per partner presso la CPGR al più tardi tre mesi dopo il decesso della persona assicurata.

In caso di decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità, i suoi figli hanno diritto a una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età. I figli in formazione hanno diritto fino al completamento della formazione o al compimento del 25° anno di età.

Per gli orfani di entrambi i genitori viene versata la doppia rendita per orfani. I figli adottivi sono equiparati agli orfani, a condizione che la persona deceduta li abbia accolti nell’economia domestica comune per il mantenimento e l’educazione. I figliastri non hanno diritto alla rendita per orfani.